Quando si legge qualcosa a proposito del tema del trattamento dei rifiuti, è facile imbattersi nel concetto di Responsabilità Estesa del Produttore o Extended Producer Responsibility (EPR). A cui, però, si tende a non prestare la dovuta attenzione, forse per la difficoltà a padroneggiare la normativa in materia. Eppure, si tratta di un principio fondamentale, che regola una parte essenziale della gestione dei rifiuti nel Vecchio Continente.
Ma in cosa consiste questa direttiva? La spiegazione in sé è semplice: i regimi di Responsabilità Estesa del Produttore sono volti ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria – oppure, congiuntamente, finanziaria e operativa – della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta, cernita, recupero o smaltimento.
Va da sé che la Responsabilità Estesa del Produttore non è un principio astratto da seguire. In Italia il D. Lgs. 116/2020, che ha modificato il D.lgs. 152/2006, ha introdotto la definizione di “regime di Responsabilità Estesa del Produttore” rivedendo l’EPR alla luce della Direttiva europea 851/2018. La principale conseguenza di queste disposizioni è chiara: i produttori sono oggi chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato, attraverso una forma di responsabilità attuata in forma individuale o collettiva.
Se le aziende produttrici devono sostenere i costi per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto giunto al fine vita, chiaramente questo dovrebbe incentivarle, al momento della progettazione dei loro beni, a tener conto di riciclabilità, riutilizzabilità, riparabilità e presenza di sostanze pericolose, così da diminuire le spese per lo smaltimento degli scarti generati e far leva sui vantaggi dell’Economia Circolare.
In questo contesto, le normative indicate stabiliscono in maniera inequivocabile che il termine produttore non è riferito soltanto a quelli industriali in senso stretto, ma include anche coloro che immettono determinati prodotti sul mercato, compresi quelli importati. Produttore è infatti qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti – come indicato nell’art. 183 comma 1 lett. g del D.lgs. 152/2006.
Nel concreto, la Responsabilità Estesa del Produttore viene attuata attraverso diverse misure, come l'obbligo di aderire a sistemi di gestione dei rifiuti, il finanziamento di programmi di riciclaggio, l'introduzione di tasse o incentivi economici legati alla gestione dei rifiuti, nonché l'obbligo di etichettatura dei prodotti per informare i consumatori sulla loro corretta gestione.
Per adempiere agli obblighi derivanti dalla Responsabilità Estesa del Produttore, le aziende sono quindi tenute a organizzarsi con forme di gestione individuali e collettive. Concentrandoci su questo secondo aspetto, ciò significa che è consigliabile delegare ad altre organizzazioni la gestione dei rifiuti che derivano dai loro prodotti: questo è il compito dei sistemi collettivi di raccolta che sono chiamati a garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’intero anno.
Inoltre, per alcune specifiche categorie di rifiuti come i RAEE, sono previsti a livello nazionale degli obiettivi minimi di riciclaggio da raggiungere che i sistemi collettivi sono tenuti a far rispettare ai propri aderenti. Il Ministero della Transizione Ecologica ha difatti la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi sulla Responsabilità Estesa del Produttore attraverso il Registro Nazionale dei Produttori – essenziale per la tracciabilità, al pari del RENTRI. Al suo interno si tiene traccia, ad esempio, dei sistemi attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto.